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Accisa Birra dal 1° Gennaio 2006
Con Decreto Legge n. 35 del 14.03.2005, convertito nella legge nr. 80 del 14.05.2005, è stato deciso di aumentare l’imposta ACCISA su diversi prodotti - provvedimento pubblicato il 12.12.2005 - (richiesta di fissazione delle nuove aliquote d’accisa riguardante la birra, ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico,e’stato pubblicato sulla G.U. n.290 del 14.12.2005.).
Per la BIRRA, in particolare, l’aliquota di imposta passa da 1,97 a 2,35 Euro per ettolitro grado.
ESEMPIO di calcolo su 1000 litri con grado PLATO 12°:
1000 Litri = 10 ettolitri
10 ettolitri x 12 =120 ettolitri grado
ALIQUOTA ATTUALE
120 x 1,97 Euro = 236,40 Euro accisa
ALIQUOTA NUOVA
120 x 2,35 Euro = 282,00 Euro accisa
Per un aumento di circa il 23,9%
DECORRENZA
La decorrenza è dal giorno 01.01.2006,
Sottolineiamo che trattasi di esempio indicativo in quanto, per calcolare l’ACCISA, è necessario conoscere il GRADO PLATO, che è diverso dal grado alcolico ed è diverso da prodotto a prodotto.
Fonte MondoBirra.org
Denominazione di vendita:
L’art. 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 come sostituito dall’art. 2 della legge 17 aprile 1989, n. 241, e dall’art. 19 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:
La denominazione “birra analcolica” è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 3 e non superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%.
La denominazione “birra leggera” o “birra light” è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e non superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%.
La denominazione “birra” è riservata al prodotto con gradi Plato superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%; tale prodotto può essere denominato “birra speciale” se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e “birra doppio malto” se il grado Plato non è inferiore a 14,5.
Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari caratterizzanti, la denominazione di vendita è completata con il nome della sostanza caratterizzante.
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